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Polizia Amministrativa

La nascita del concetto e delle funzioni di polizia amministrativa deve essere individuato nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione della legge-delega 22 luglio 1975, n. 382, con il quale si è provveduto ad effettuare un primo trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato centrale alle Regioni e agli enti locali , processo che è poi proseguito con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 il quale ha trasferito altre analoghe funzioni alle amministrazioni comunali.

In particolare, il D.P.R. n. 616 del 1977 ha provveduto ad attribuire ai comuni una serie di funzioni di polizia amministrativa attraverso le disposizioni degli articoli 9 e degli articoli da 18 a 21 .
Ma che cosa deve intendersi per polizia amministrativa ?
La definizione di polizia amministrativa effettuata dall’ articolo 159 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 fa trasparire la volontà dell’ordinamento statale di conferire agli Enti locali, sul percorso di trasferimento delle funzioni di polizia amministrativa operato dal PR 24 luglio 1977, n, 616, quei poteri autorizzativi e di controllo che sono compenetrati nell’attività generale del benessere istituzionale che deve essere garantito dagli enti locali alle comunità amministrate.

Le funzioni di polizia amministrativa disciplinate dal T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dal relativo regolamento di esecuzione che, a far data dal 1° gennaio 1978, sono state attribuite alle competenze dei Comuni a seguito dell’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono le seguenti :

  1. Il rilascio della licenza, ora numero di matricola, in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
  2. il rilascio della licenza per l’esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l’insegnamento dello sci;
  3. il rilascio della licenza temporanea di somministrazione, in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie;
  4. La concessione della licenza per rappresentazioni (teatrali o cinematografiche), accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione , di cui all’art. 68 ;
  5. la licenza per pubblici trattenimenti , esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all’aperto, spettacoli viaggianti di cui all’art. 69, compreso tombole, pesche o banchi di beneficenza ;
  6. la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture simili, di cui all’art. 86 (all’art. 86 è stato aggiunto un nuovo comma dall’art. 37 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla prescrizione della licenza per gli “apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettrici” da gioco);
  7. la verifica di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all’art.80
  8. la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all’art. 126 (rimangono escluse le “cose usate prive di valore o di valore esiguo” art. 2, comma 1, lett. i ) del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

Altre competenze sono state attribuite ai Comuni dal D.lgs n° 112/98 a partire dal 1° gennaio 2001 . precisamente:

  1. il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio di cui all’art 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dall’art. 56 del regolamento di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
  2. il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d’affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie di cui all’art. 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  3. il ricevimento della dichiarazione relativa all’esercizio dell’industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all’attività di dare alloggio per mercede, di cui all’articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (la competenza era attribuita alla autorità locale di pubblica sicurezza ed era stata trasferita ai Comuni. Attualmente i commi 1 e 2 dell’art. 108 sono stati abrogati dall’art. 6 lett. b), del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, per cui la disciplina di “dare alloggio per mercede” rimane attribuita, per ragioni turistiche, alle leggi regionali );
  4. il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d’affari di cui all’art. 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all’attività di recupero , pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni ;
  5. il rilascio della licenza per l’esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell’interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all’art. 27 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302;
  6. il rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale ( comunque strade ricadenti nel territorio del comune; nel caso in cui la gara sia di interesse sovracomunale la competenza a rilasciare l’autorizzazione appartiene alla Provincia) di cui all’art. 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all’art. 9 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 .
Ultima modifica: 18 Aprile 2024 alle 15:26
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