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OCC – Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Offre assistenza ad aziende, attività commerciali e singoli cittadini sovraindebitati.

L’Organismo di Composizione della Crisi è l’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge, 27 gennaio 2012, n. 3 e dal Decreto del Ministero della Giustizia, 24 settembre 2014, n. 202, che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento, servizio reso allo scopo di gestire le procedure di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore.

L’OCC Nichelino è stato costituito da Comune quale articolazione interna ed è stato iscritto, in data 20 marzo 2018, al numero 158 della sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

L’OCC Nichelino ha competenza per tutti i Comuni compresi nel circondario del Tribunale di Torino.

Contatti
Tel. 327 9356152
E-mail: occ@comune.nichelino.to.it

 

Come avviare una procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento?

FASE 1 – Incontro con il Referente o suo incaricato

Il debitore che versi in una situazione di sovraindebitamento potrà richiedere un appuntamento all’OCC Nichelino con le modalità indicate nella pagina “contatti” e, in occasione del primo incontro, il Referente, o un suo incaricato, verificherà la sussistenza dei presupposti formali di ammissibilità e, ove ne confermasse la sussistenza, spiegherà al richiedente il funzionamento delle procedure di composizione delle crisi da sovrandebitamento, illustrandone contenuti, presupposti e modalità di accesso. Il Referente illustrerà, inoltre, l’organizzazione, il funzionamento ed i costi dell’Organismo. Qualora il richiedente confermasse la sua volontà di ricorrere ad una delle quattro procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il Referente, o un suo incaricato, consegnerà al richiedente un questionario da compilare ed un elenco di documenti da produrre. Alternativamente, al fine di rendere più agevole l’incontro, il richiedente potrà recarsi all’appuntamento con il questionario (da scaricare nella pagina “modulistica”) già compilato e i documenti già in suo possesso (da scaricare nella pagina “modulistica”).

A seguito della disamina del questionario e raccolti tutti i documenti, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere un’apposita istanza di conferimento incarico all’OCC Nichelino (da scaricare nella pagina “modulistica”) ed effettuare il pagamento di un acconto di euro 500,00 (se trattasi di un consumatore) o di euro 600,00 (se trattasi di un imprenditore/professionista), secondo le modalità indicate sull’istanza di conferimento dell’incarico all’OCC Nichelino.

 

FASE 2 – Conferimento dell’incarico ai Gestori della Crisi

A seguito del pagamento dell’acconto e ricevuta la documentazione richiesta, il Referente, applicando un criterio rotatorio, ma tenendo altresì conto della natura e dell’importanza dell’affare, procederà con l’individuazione di due professionisti, iscritti nell’elenco dei Gestori della Crisi dell’OCC Nichelino, che dovranno gestire la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nello specifico, il Referente, a seguito del pagamento dell’acconto e ricevuta la documentazione richiesta, nominerà preliminarmente un primo Gestore della Crisi (avvocato o commercialista) che svolgerà la seguente attività:

– invio della comunicazione di avvio della procedura all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio del debitore;

– disamina del questionario e della documentazione consegnata;

– richiesta di precisazione del credito ai creditori;

– deposito presso il Tribunale di Torino dell’istanza di autorizzazione per l’accesso alle banche dati (in tale fase il debitore dovrà versare un fondo spese di euro 125,00 per l’acquisto del contributo unificato e della marca da bollo);

– richiesta di visure;

– confronto con il richiedente.

Terminata questa prima fase, nel caso in cui il Gestore della Crisi, alla luce dell’istruttoria espletata, confermi la fattibilità della procedura, formulerà un parere scritto al Referente in merito alla fattibilità e chiederà la nomina del secondo Gestore della Crisi per la prosecuzione della pratica.

Il Referente, a fronte del parere del primo Gestore e non appena il richiedente avrà versato un secondo acconto di euro 500,00 (se consumatore) o di euro 600,00 (se imprenditore/professionista), nominerà il secondo Gestore della Crisi, affinché entrambi i professionisti possano procedere con la domanda di accesso alla procedura e la redazione della relazione da depositare in Tribunale (al momento del deposito il debitore dovrà versare un fondo spese di euro 125,00 per l’acquisto del contributo unificato e della marca da bollo).

Così operando per una maggiore tutela del richiedente, verranno sempre nominati due Gestori della Crisi, l’uno (di norma avvocato) con la funzione di consulente del debitore, l’altro (di norma dottore commercialista) con la funzione di attestatore.

Al contrario, nel caso in cui, a seguito dell’istruttoria, emergano circostanze che rendano infattibile la procedura, il primo Gestore della Crisi incaricato formulerà parere scritto e motivato di infattibilità ed il Referente procederà con l’archiviazione della pratica.

 

 

Tempistiche

Il Referente e i Gestori della Crisi hanno condiviso un protocollo comune che prevede che la lavorazione della pratica da parte del primo Gestore della Crisi, finalizzata alla formulazione del parere preliminare di fattibilità, in caso di fattiva collaborazione del debitore e completezza della documentazione, non superi la durata di 4 mesi.

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Ristrutturazione dei debiti del consumatore
[artt. 67-73 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza]
È la procedura mediante la quale il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio e per il tramite dell’organismo di composizione della crisi, propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. È una procedura riservata al solo consumatore, di particolare favore per il medesimo, in quanto gli consente di sottrarsi al giudizio ed all’approvazione dei creditori. È necessario, tuttavia, che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. L’esdebitazione è automatica, se il piano omologato è stato integralmente e correttamente eseguito dal debitore.

Concordato minore
[artt. 74-83 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza]
È la procedura mediante la quale tutti i debitori sovraindebitati – ad eccezione del consumatore e dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese – possono formulare, per il tramite dell’organismo di composizione della crisi, una proposta di ristrutturazione delle proprie posizioni debitorie, dal contenuto libero, che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e che preveda il soddisfacimento, anche parziale e differenziato dei crediti attraverso qualsiasi forma. La proposta di concordato minore – riservata, pertanto, ai professionisti, agli imprenditori minori, agli imprenditori agricoli, alle start-up innovative e, più in generale, ai debitori non assoggettabili a procedure concorsuali maggiori – può essere “in continuità”, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale del debitore, o “liquidatoria”, purché sia previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Il concordato minore soggiace all’approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il concordato minore è inammissibile se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. L’esdebitazione è automatica, se il piano omologato è stato integralmente e correttamente eseguito dal debitore.

Liquidazione controllata del sovraindebitato
[artt. 268-282 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza]
È la procedura mediante la quale tutti i debitori sovraindebitati indicati dall’art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – pertanto, i consumatori, i professionisti, gli imprenditori minori, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative e, più in generale, i debitori non assoggettabili a procedure concorsuali maggiori – possono domandare, con l’assistenza dell’organismo di composizione della crisi, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i propri beni, ad eccezione di quelli indicati dall’art. 268, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. La procedura, gestita nella sua fase esecutiva da un liquidatore nominato dal Tribunale nella persona dell’organismo di composizione della crisi, ha una durata di tre anni dall’apertura, decorsi i quali verrà concessa, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 282 del Codice, l’esdebitazione di diritto. La domanda di liquidazione, a determinate condizioni, può essere richiesta anche dai creditori o dal PM. ATTENZIONE: non rientrano nell’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
[art. 283 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza]
È la procedura mediante la quale il debitore persona fisica “meritevole”, che non abbia, cioè, compiuto atti in frode e il cui indebitamento non si sia formato con dolo o colpa grave e che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del Giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.

Modalità di pagamento

Il compenso dell’Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014, è determinato sulla base dell’entità del passivo e dell’attivo realizzato. L’OCC Nichelino, non appena avrà contezza dell’ammontare della posizione debitoria e dell’attivo che il debitore dovrà mettere a disposizione della procedura, comunica un preventivo di massima dell’intero costo dell’intero procedimento.

La presentazione della richiesta di avvio della procedura all’OCC comporta il versamento di un acconto di euro 500,00 Iva inclusa per le persone fisiche ed euro 600,00 Iva inclusa per le partite Iva, oltre ad euro 125,00 per l’acquisto del contributo unificato e della marca da bollo, necessari per depositare in Tribunale l’istanza per l’autorizzazione all’accesso alle banche dati.

La presentazione della domanda di accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento da presentare al Tribunale comporta il versamento di un secondo acconto di euro 500,00 Iva inclusa per le persone fisiche ed euro 600,00 Iva inclusa per le partite Iva, oltre ad euro 125,00 per l’acquisto del contributo unificato e della marca da bollo.

Il saldo del compenso dell’OCC Nichelino sarà inserito in prededuzione nella procedura omologata.

Gli acconti possono essere versati tramite bonifico intestato a “OCC Nichelino c/o Comune Nichelino” alle seguenti coordinate IBAN: IT 76 P 01030 30650 0000 00 628847, causale “Acconto OCC Nichelino + NOME COGNOME”

Regolamenti collegati

Ultima modifica: 11 Gennaio 2024 alle 14:32
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