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Posa dissuasori di sosta e specchio parabolico

E’ necessario richiedere ed ottenere l’autorizzazione per installare su suolo pubblico paletti dissuasori di sosta o specchio parabolico.

I dissuasori di sosta sono dei manufatti di varia natura fissati od appoggiati al suolo pubblico ed hanno la funzione di impedire la sosta abusiva in determinate aree (di fronte a passi carrabili, in aree di sosta riservata, in aree pedonali, ecc…).

Devono armonizzarsi con l’arredo urbano presente e devono necessariamente essere di tipo autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Lo specchio parabolico ha la funzione di consentire l’avvistamento dei veicoli in transito sulla viabilità pubblica.

Può essere posizionato allo sbocco di un accesso privato o di un passo carrabile o in aree di intersezione la cui morfologia non consente una visibilità ottimale.

Tutti i manufatti non devono in alcun modo creare pericolo o intralcio alla libera circolazione di veicoli e pedoni.

L’installazione e posa è a cura e spese del richiedente.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

L’istanza può essere presentata da persona avente un diritto reale di installazione su suolo pubblico.

A chi deve essere presentata

Al Comune competente per il territorio in cui si intende procedere con l’installazione.

Come deve essere presentata

L’occupazione del suolo pubblico, con qualsiasi tipo di manufatto, effettuata in assenza di autorizzazione o in violazione delle disposizioni impartite, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 841,00 ad Euro 3.366,00 (art. 21 c. 4 C.d.S.).
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell’autore delle stesse e a proprie spese,secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del vigente Codice della Strada (art. 21 c. 5 C.d.S.).

NB: gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicate, ai sensi del comma 3 dell’ Art. 195 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 , sono aggiornati ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie verificatesi nei due anni precedenti.

Il pagamento in misura ridotta della sanzione è ulteriormente ridotto del 30% se lo stesso viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo del valore vigente per la domanda;
  • marca da bollo del valore vigente per il rilascio dell’autorizzazione;
  • diritti di segreteria (se richiesti).

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
.

Ultima modifica: 5 Novembre 2021 alle 16:47
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