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Riconoscimento Cittadinanza Stranieri Origine Italiana

L’ufficio di stato civile del comune non effettua analisi, ricerche o quanto altro, non rilascia pareri su documentazione per richieste di riconoscimento di cittadinanza italiana ai sensi art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 [jure sanguinis] a meno che non siano presentate formalmente in carta legale (con marca da bollo da 16,00 €) da interessati che abbiano stabilito la propria residenza in Italia richiedendo l’iscrizione nell’anagrafe del Comune, in quanto attività irrituale, vietata dalla normativa italiana vigente e causa di appesantimento ed intralcio dei compiti di ufficio.

La documentazione da reperire è quella prescritta dalla normativa riportata al link https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza/circk28_1991.pdf

L’esito positivo delle verifiche finalizzate all’iscrizione anagrafica non determina in automatico l’esito favorevole dell’accertamento ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, oggetto di una valutazione più complessa e approfondita successiva alla presentazione della relativa istanza.

Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concludesse entro i primi 90 giorni dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne sia già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del D.P.R. n.394/1999) e presentarne copia all’ufficiale d’anagrafe

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

Può presentare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis” il cittadino straniero che risiede stabilmente nel Comune e al quale nessuno degli avi ha perso o rinunciato alla cittadinanza italiana

A chi deve essere presentata

L’Istanza deve essere presentata all’Ufficio Stato Civile

I requisiti necessari ed essenziali sono i seguenti:

  • essere maggiorenne;
  • essere capace di intendere e di volere;
  • essere residente nel Comune.

Non sono previsti costi.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

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Ultima modifica: 29 Aprile 2023 alle 10:03
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