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Decurtazione / riattribuzione punti patente

Alla patente di guida, al primo rilascio, viene collegato un punteggio di venti punti.

Tale punteggio subisce decurtazioni nel caso in cui vengano violate le norme del Codice della Strada (C.D.S.) per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ed anche se vengono violate le norme di comportamento di cui al titolo V del Codice stesso (cosiddette “norme di comportamento”).

La decurtazione dei punti, indicati nel verbale di contestazione, è effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione, se ne è stata accertata l’identità dall’Organo di Polizia intervenuto.

L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia al Dipartimento per i Trasporti Terrestri (D.T.T.), entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata (ovvero da quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi).

Nel caso di mancata identificazione del conducente, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 Codice della Strada, deve fornire all’Organo di Polizia procedente, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente effettivo al momento della commessa violazione.

Se il proprietario del veicolo risulta una PERSONA GIURIDICA, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’Organo di Polizia.

Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 del Codice della Strada, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati dell’effettivo conducente al momento della violazione soggiace ad una ulteriore sanzione amministrativa ex art. 126-bis comma 2 Codice della Strada.

Sulla base di motivazioni documentate ed attendibili il proprietario del veicolo può presentare richiesta di riattribuzione dei punti erroneamente detratti dalla patente.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 Codice della Strada, sia esso persona fisica o giuridica, deve fornire i dati dell’effettivo conducente al momento della violazione.

La richiesta di riattribuzione dei punti erroneamente detratti dalla patente può essere invece presentata dal titolare della patente.

A chi deve essere presentata

L’interessato deve farne richiesta al Comando di Polizia Locale che ha emesso il verbale.

Come deve essere presentata

Non sono previsti requisiti particolari.

Non sono previsti costi.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

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Ultima modifica: 3 Novembre 2021 alle 17:29
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