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Acquisto cittadinanza per Decreto del Presidente della Repubblica o del Prefetto

Si può acquisire la cittadinanza con Decreto del Presidente della Repubblica o del Prefetto a seguito di istanza presentata dall’interessato attraverso una procedura informatica messa a punto dal dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze: https://cittadinanza.dlci.interno.it

La legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, prevede il requisito della conoscenza della lingua italiana per i richiedenti la cittadinanza italiana.

Il decreto viene notificato direttamente all’interessato, che deve presentarsi entro sei mesi dalla data di notifica presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune (su appuntamento), per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione ed alle Leggi dello Stato.

L’Ufficio di Stato Civile provvede successivamente alla trascrizione nei registri di cittadinanza del Decreto del Presidente della Repubblica o del Prefetto con il quale viene attribuita la cittadinanza italiana a ad annotarla a margine dell’atto di nascita.

In caso di residenza all’estero la dichiarazione è resa davanti all’Autorità Diplomatica o Consolare.

Informazioni

Dal 18/01/2021 è disponibile sul sito del ministero dell’interno all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it la nuova sezione “cittadinanza” per la compilazione, l’invio e la gestione delle domande di cittadinanza on-line da parte dei richiedenti, in sostituzione dell’attuale sezione presente all’interno del portale https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.

Dal 1° settembre 2020 l’accesso al portale di invio telematico delle istanze da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti in Italia, deve avvenire esclusivamente con SPID

Si rappresenta l’assoluta necessità per coloro che hanno presentato la domanda senza lo SPID, di associare le vecchie credenziali allo SPID.

Per saperne di più:
https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Chi può presentare l’istanza

La richiesta di cittadinanza per Decreto del Presidente della Repubblica ( Art. 9 L. febbraio 1992 n. 91 ) può essere presentata da:

  • lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che e’ nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’ Art. 4 L. febbraio 1992 n. 91 comma 1;
  • lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
  • lo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
  • il cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
  • l’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
  • lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

La richiesta di cittadinanza per Decreto del Prefetto ( Art. 5 L. febbraio 1992 n. 91 ) può essere presentata da:

  • il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Non sono previsti requisiti particolari.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente;
  • contributo di € 250,00 per le istanze e le dichiarazioni di acquisto, riacquisto, concessione o rinuncia alla cittadinanza italiana.
L'ufficio responsabile del procedimento è: Anagrafe, Elettorale e Leva, Stato Civile
Ultima modifica: 2 Novembre 2021 alle 09:31
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