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DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020 - PROCEDURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE CONNESSE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
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Cosa Cambia Fino al 31 Maggio 2020
• dal 17 marzo al 31 maggio 2020 lo sconto sulla sanzione pari al 30%, si applica anche se ilpagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione;
• dal 10 marzo al 3 aprile 2020 sono sospesi sull’intero territorio nazionale, i termini di notifica aiprocessi verbali al Codice della Strada, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, disvolgimento di attività difensive e per la presentazione di ricorsi;
• fino al 30 giugno 2020 la notifica dei verbali a domicilio è organizzata con la seguente modalità:gli operatori postali procedono alla consegna della ‘busta verde’ mediante preventivo accertamentodella presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro ma senza raccoglierne la firma, consuccessiva immissione della busta nella cassetta della corrispondenza (dell’abitazione, dell’ufficio odell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente daldestinatario o dalla persona abilitata al ritiro).
La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito;
Schema riassuntivo delle scadenze per i verbali contestati o notificati:
• Tra il 16 febbraio 2020 e il 10 marzo 2020 il conteggio deigiorni per il pagamento in misura scontata si calcolano dalla data della contestazione o notificazionefino al 10 marzo 2020 e il residuo dal 4 aprile in poi;
• Dall'11 marzo 2020 al 4 aprile 2020 i termini per il conteggio dei giorni per il pagamento in misura scontata si calcolano dal 4 aprile 2020;
• Dal 5 aprile 2020 in poi i termini per il conteggio dei giorni peril pagamento in misura scontata si calcolano dalla data di contestazione o notificazione.