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Terre e rocce da scavo

La normativa attuale in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 smi e dal DPR 120/2017 .
Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali (codice CER 170504) la cui gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 smi).
Tale normativa prevede che il predetto materiale sia conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare il codice specifico CER a meno di:

  • attuare l’attività di recupero rifiuti ai sensi degli Artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. 152/06 e sm
  • applicare gli artt. 184 bis e 185 del D.Lgs. 152/06 e smi e il DPR 120/2017.

Conferimento Presso Centro Autorizzato

Nel caso in cui si preveda il conferimento ad un centro autorizzato è necessario:

  • individuare un centro autorizzato al recupero o smaltimento terre e rocce da scavo (CER 170504)
  • individuare l’eventuale deposito temporaneo presso il cantiere di produzione (non deve superare i 3 mesi oi 20 mc)
  • il trasporto deve essere effettuato da ditte iscritte all’Albo Gestori Ambientali o dell’impresa previa richiesta all’Albo per il trasporto in conto proprio
  • emettere Formulario di Identificazione per il trasporto.

Recupero Rifiuti (Artt. 214 – 216 D.Lgs. 152/06)

Nel caso in cui la gestione delle terre e rocce da scavo avvenga mediare il recupero dei rifiuti la normativa di riferimento è:

  • DM 5/2/1998 e smi;
  • D.Lgs. n. 152/06 e smiArtt. 214 – 216
  • Regolamento procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 22 febbraio 1997 n. 22 approvato con DCP 220732/2001 del 20/12/2001.

L’istanza a procedere secondo tale gestione delle terre e rocce da scavo deve essere rivolta allo Sportello Ambiente della Provincia.

Riutilizzo presso il medesimo sito e/o presso terzi siti

Le terre e rocce da scavo originano dalla realizzazione di opere possono essere riutilizzate presso il medesimo sito di produzione e/o presso terzi siti secondo quanto disposto dagli artt. 184 bis e 185 del D.Lgs. 152/06 e smi e dal DPR 120/2017.

Per maggiori informazioni

https://www.arpa.piemonte.it/temi/suolo-rifiuti-amianto/terre-rocce-scavo

Ultima modifica: 18 Giugno 2025 alle 16:02
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