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Terre e rocce da scavo

Terre e rocce da scavo

La normativa attuale in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 smi e dal DPR 120/2017 .
Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali (codice CER 170504) la cui gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 smi).
Tale normativa prevede che il predetto materiale sia conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare il codice specifico CER a meno di:

Conferimento Presso Centro Autorizzato

Nel caso in cui si preveda il conferimento ad un centro autorizzato è necessario:

Recupero Rifiuti (Artt. 214 – 216 D.Lgs. 152/06)

Nel caso in cui la gestione delle terre e rocce da scavo avvenga mediare il recupero dei rifiuti la normativa di riferimento è:

L’istanza a procedere secondo tale gestione delle terre e rocce da scavo deve essere rivolta allo Sportello Ambiente della Provincia.

Riutilizzo presso il medesimo sito e/o presso terzi siti

Le terre e rocce da scavo originano dalla realizzazione di opere possono essere riutilizzate presso il medesimo sito di produzione e/o presso terzi siti secondo quanto disposto dagli artt. 184 bis e 185 del D.Lgs. 152/06 e smi e dal DPR 120/2017.

Per maggiori informazioni

https://www.arpa.piemonte.it/temi/suolo-rifiuti-amianto/terre-rocce-scavo

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