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Certificati anagrafici

L’ufficio Anagrafe rilascia i seguenti certificati:

  • certificato di stato di famiglia;
  • certificato di residenza;
  • certificato di cittadinanza;
  • certificato di stato libero;
  • certificato di stato vedovile;
  • certificato di godimento dei diritti politici;
  • certificato di esistenza in vita;
  • certificati di iscrizione all’AIRE.

Dal 1 gennaio 2012 la nuova disposizione, introdotta dalla legge di stabilità ( L. 12 novembre 2011 n. 183 ), prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

In caso la documentazione si debba presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, le certificazioni sono sostituite dall’autocertificazione.

Inoltre, se si presenta un’istanza alla pubblica amministrazione ed è richiesta l’esibizione di un documento, non è necessario autocertificare i dati che sono contenuti nel documento stesso.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai ( Art. 2 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ). Per le “istituzioni private” non è un obbligo accettarla, ma una facoltà.

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati ( Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ) ma non è soggetta ad alcuna imposta di bollo né diritto di segreteria e non è necessaria l’autenticazione della firma.

Per i cittadini iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) vengono rilasciati solo i certificati di residenza e stato di famiglia.

Modulistica

Informazioni

Ultima modifica: 28 Maggio 2021 alle 12:13
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