L’ufficio Anagrafe rilascia i seguenti certificati:
- certificato di stato di famiglia;
- certificato di residenza;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di stato libero;
- certificato di stato vedovile;
- certificato di godimento dei diritti politici;
- certificato di esistenza in vita;
- certificati di iscrizione all’AIRE.
Dal 1 gennaio 2012 la nuova disposizione, introdotta dalla legge di stabilità ( L. 12 novembre 2011 n. 183 ), prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
In caso la documentazione si debba presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, le certificazioni sono sostituite dall’autocertificazione.
Inoltre, se si presenta un’istanza alla pubblica amministrazione ed è richiesta l’esibizione di un documento, non è necessario autocertificare i dati che sono contenuti nel documento stesso.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai ( Art. 2 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ). Per le “istituzioni private” non è un obbligo accettarla, ma una facoltà.
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati ( Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ) ma non è soggetta ad alcuna imposta di bollo né diritto di segreteria e non è necessaria l’autenticazione della firma.
Per i cittadini iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) vengono rilasciati solo i certificati di residenza e stato di famiglia.