Un sito inquinato è una porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, che presenta livelli di contaminazione del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali e/o sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente.
Con la legge n. 42 del 7 aprile 2000 la Regione Piemonte, nel rispetto delle norme e degli indirizzi contenuti nel Decreto legislativo n. 22/97 art. 17 (228 KB) e nel Decreto ministeriale n. 471/99 (650 KB), ha inteso regolamentare in modo puntuale, conformemente a quanto previsto dalla riforma “Bassanini”, le proprie funzioni, quelle delle Province, dei Comuni e dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.), nell’ambito delle bonifiche dei siti inquinati.
Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 aprile 2000, n. 42 , “[…] nell’ambito della loro competenza i comuni provvedono, sentito il parere dell’apposita conferenza dei servizi e recepite le eventuali osservazioni della provincia, ad approvare il progetto e ad autorizzare gli interventi previsti, secondo quanto stabilito dagli articoli 17 e 21 del d.lgs. 22/1997, nonché a realizzare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, di cui all’articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997 e relativo regolamento attuativo.
I comuni contribuiscono al funzionamento dell’anagrafe regionale dei siti da bonificare con le modalità illustrate negli articoli 5 e 6 […].”
A seguito dell’emanazione del D.lgs. 152/2006, in sostituzione del D.lgs. 22/1997, la L.R. 23 aprile 2007 ha confermato le funzioni amministrative già attribuite a Regione, Province e Comuni dalla L.R. 42/2000.
Nella presente sezione è pubblicatala la planimetria (A0 – siti contaminati) riportante su carta tecnica comunale l’ubicazione dei siti che sono sottoposti a procedimento di bonifica ai sensi del previgente Decreto Ministeriale n. 471 del 25/10/1999 e del vigente D. Lgs. n. N. N. 152 del 3/04/2006 e smi.
Le informazioni riportate, a causa dell’avvio di nuovi procedimenti e dell’aggiornamento dei procedimenti già aperti, saranno aggiornate con cadenza indicativamente semestrale.
Al fine di fornire una corretta, per quanto necessariamente sintetica, chiave di lettura dei documenti pubblicati, si raccomanda la lettura delle seguenti note:
- L’elenco dei siti pubblicato si riferisce ai siti ricadenti nel territorio del Comune di Nichelino per i quali è stato aperto un procedimento di bonifica.
- Il Codice Anagrafe Regionale è un identificativo regionale univoco che viene assegnato ai siti da parte della Città metropolitana di Torino.
- Il nome del sito non è normalizzato ed ha esclusivamente la funzione di individuazione dell’area per le comunicazioni tra i diversi Enti (ARPA, Provincia, diversi uffici del Comune) coinvolti nei procedimenti di bonifica e non fa alcun riferimento diretto al responsabile della contaminazione o alla proprietà del sito.
- Nella planimetria sono evidenziati i siti oggetto di procedimento di bonifica, individuati generalmente con il perimetro di caratterizzazione iniziale ed in alcuni casi con il perimetro delle aree oggetto degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.