Al fine di assicurare la più ampia trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il presente regolamento disciplina l’accesso ai documenti amministrativi, come definiti all’articolo 22, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interesse pubblici e diffusi.