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Ricorso al Giudice di Pace

Il Codice della Strada prevede la possibilità di fare ricorso alle multe ricevute se si ritiene che la sanzione sia illegittima o ingiusta.

I cittadini che hanno intenzione di proporre ricorso al Giudice di Pace per sanzioni amministrative relative al Codice della Strada possono farlo entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che questa non sia già stata pagata.

Il ricorso al Giudice di Pace può essere proposto anche dopo l’esito negativo del ricorso al Prefetto, o per le cartelle esattoriali, che vengono emesse in caso di mancato pagamento delle multe, ma in questo caso il termine per il ricorso è di 30 giorni dalla notifica (ricevimento) delle cartelle esattoriali, in caso di mancata notifica (non aver ricevuto notizia del verbale).

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

Il ricorso può essere presentato dalla persona a cui è stato notificato il verbale, se conducente del veicolo, diversamente dal proprietario dello stesso.

A chi deve essere presentata

L’interessato deve fare ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.

Come deve essere presentata

Non sono previsti requisiti particolari.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

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Ultima modifica: 4 Novembre 2021 alle 09:15
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