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Ricorso al Giudice di Pace

Il Codice della Strada prevede la possibilità di fare ricorso alle multe ricevute se si ritiene che la sanzione sia illegittima o ingiusta.

I cittadini che hanno intenzione di proporre ricorso al Giudice di Pace per sanzioni amministrative relative al Codice della Strada possono farlo entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che questa non sia già stata pagata.

Il ricorso al Giudice di Pace può essere proposto anche dopo l’esito negativo del ricorso al Prefetto, o per le cartelle esattoriali, che vengono emesse in caso di mancato pagamento delle multe, ma in questo caso il termine per il ricorso è di 30 giorni dalla notifica (ricevimento) delle cartelle esattoriali, in caso di mancata notifica (non aver ricevuto notizia del verbale).

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

Il ricorso può essere presentato dalla persona a cui è stato notificato il verbale, se conducente del veicolo, diversamente dal proprietario dello stesso.

A chi deve essere presentata

L’interessato deve fare ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.

Come deve essere presentata

Non sono previsti requisiti particolari.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

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Ultima modifica: 4 Novembre 2021 alle 09:15
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