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Ospitalità di cittadini stranieri extracomunitari

La dichiarazione di ospitalità dello straniero EXTRACOMUNITARIO è un adempimento derivante dall’ Art. 7 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 , che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità ad uno “straniero od apolide”, anche se parente e anche se minore, presso la propria abitazione o presso un immobile nel quale si ha temporanea dimora, di darne comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

La dichiarazione deve essere presentata entro 48 ore.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, è tenuto a darne comunicazione scritta all’autorità locale di pubblica sicurezza.

A chi deve essere presentata

La dichiarazione va presentata al Comando di Polizia Locale.

Come deve essere presentata

Non sono previsti requisiti particolari.

Non sono previsti costi ma la omessa o ritardata comunicazione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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Ultima modifica: 13 Dicembre 2023 alle 14:15
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