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Noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente appartiene alla categoria dei servizi pubblici non di linea, cioè quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dell’utente, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Nello specifico il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici.

La Provincia definisce, attraverso una metodologia di calcolo di parametri socio-economici e territoriali, il numero massimo di autorizzazioni da prevedere nei regolamenti comunali. I Comuni stabiliscono il numero dei veicoli necessari all’espletamento del servizio, nel rispetto della metodologia predisposta dalla Provincia.

Le autorizzazioni per l’esercizio di questa attività sono a numero chiuso, assegnate attraverso bando di concorso indetto dall’Amministrazione comunale e sono riferite ad un singolo veicolo. Tuttavia, il rilascio di nuove autorizzazioni non è consentito fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante.

Informazioni

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:

  1. all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” con lo stemma del Comune come da allegato A;
  2. una targa posteriore con la dicitura ‘NCC’ inamovibile e recante il numero progressivo dell’autorizzazione e lo stemma del Comune come da allegato B ( art. 12 c.5 L.21/92);
  3. all’interno del parabrezza ed in modo ben visibile all’utente, un cartello indicante il numero dell’autorizzazione.

ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale “ Trasferibilità dell’autorizzazione”

  1. Previo assenso del Comune, l’autorizzazione  per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente  è trasferita su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purché iscritta nei ruoli di cui all’art. 6 L.21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni ( art. 9 c. 1 L. 21/92)  :
  2. a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni; 
  3. b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; 
  4. c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
  5. In caso di morte del titolare , l’autorizzazione  può essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell’art. 230 bis del Codice Civile, qualora in possesso dei requisiti prescritti. Può altresì essere trasferita entro il termine massimo di due anni, previo assenso del Comune , ad altri soggetti, designati dagli eredi di cui sopra, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso ( art. 9 c. 2 L.21/92).

In caso di cessazione dell’attività o di sua sospensione/decadenza/revoca l’autorizzazione dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per il periodo di sospensione della stessa.

Ai sensi dell’art.19 “Tariffe” i tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente. I titolari del servizio hanno l’obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.

Altri allegati

  • Copia del contratto di vendita o leasing o altro titolo di possesso;
  • 1820 – Domanda di trasferimento della titolarità a terzi da parte dell’erede di una attività di noleggio con conducente (caso di morte del titolare)
  • 3669 – Domanda relativa al trasferimento della titolarità di una attività di noleggio con conducente

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento “Sostituzione alla guida”, i titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell’art. 230 bis del Codice Civile. Possono inoltre avvalersi di un  proprio sostituto per un tempo definito e/o viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo  (9 art. 6 c. 6 L.21/92). Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all’art. 6 della L. 21/92.

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento  “Durata dell’autorizzazione”, l’autorizzazione  comunale di esercizio e’ rilasciata senza limitazioni di tempo.  Il Comune e’ tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo al titolare dei requisiti di rilascio. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti dell’idoneita’ morale e’ tenuto a fornirne comunicazione al Ruolo Provinciale costituito presso la C.C.I.A.A  e alla Provincia.

A tal proposito va inviata Richiesta di Vidimazione Biennale con il modello “1170 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di rinnovo o vidimazione della autorizzazione per una attività di noleggio con conducente” e allegata la documentazione utile per la verifica della permanenza del possesso dei requisiti.

Altri allegati

  • contratto di lavoro in caso il sostituto sia un dipendente del titolare della licenza.
  • 1170 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di rinnovo o vidimazione della autorizzazione per una attività di noleggio con conducente

Ai sensi dell’ art.14 “Revoca dell’autorizzazione“ il Comune dispone la revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi :

  1. per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma2;
  2. quando in capo al titolare dell’autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore con conducente di cui al precedente art. 5;
  3. per la violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dall’art. 10;
  4. a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell’arco di un triennio adottati ai sensi dell’art. 13;
  5. per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
  6. per non aver messo in efficienza o sostituito l’autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell’art. 17, comma 6, del presente regolamento;
  7. inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell’arco di tre anni ( art. 13 c. 4 L.21/92 e D.M. 20.4.93 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
  8. accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 23 gennaio 1986, n. 1. La revoca viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza, e alla Provincia.

A tal proposito è necessario comunicare qualsiasi sospensione tramite l’apposita modulistica (Modello Comunicazione di cessazione, sospensione temporanea o riattivazione)

Modello 3131 – Comunicazione di apertura ulteriore rimessa per attività di noleggio con conducente

Altri allegati

  • copia dell’atto di proprietà o il contratto di locazione o titolo comprovante il diritto d’uso
  • modelli iscrizione tari modulo tassa rifiuti , ELENCO DOCUMENTI
  • la rimessa deve avere la corretta destinazione d’uso prevista dal piano regolatore comunale -NTA-art.22- terziario TM o commerciale. Non è ammesso l’uso di box auto pertinenziali alla residenza quali rimesse per esercizio dell’attività di NCC.

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

marca da bollo di valore vigente (ove dovuto);
diritti SUAP (se richiesti);
diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

Ultima modifica: 21 Maggio 2025 alle 09:37
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