Se una persona è in possesso di validi motivi, può fare richiesta per cambiare il proprio nome o cognome o per aggiungere un altro cognome. Tale richiesta può essere fatta anche in caso di nome o cognome ridicolo, vergognoso o rivelatore dell’origine naturale che procura un danno alla persona titolare.
La Prefettura o Ufficio territoriale del Governo (UTG) competente, una volta valutata la richiesta, emanerà un decreto provvisorio che sarà affisso per 30 giorni all’Albo Pretorio del comune di nascita e di residenza.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.
Se nessuno si oppone, al termine dei 30 giorni il Comune di residenza e di nascita consegnerà all’interessato copia del documento contenente la certificazione di avvenuta pubblicazione da presentare all’UTG competente.
A conclusione del procedimento l’UTG provvederà ad emettere il decreto che verrà trascritto a cura dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
La richiesta di cambio nome può essere effettuata solo da cittadini italiani.
La richiesta deve essere fatta dall’interessato maggiorenne. Nel caso di un minore, dai genitori o dal tutore legale.
A chi deve essere presentata
La domanda deve essere indirizzata al Prefetto. La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova registrato l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Dopo l’emissione del decreto definitivo, l’Ufficiale di Stato Civile provvede su richiesta dell’interessato alla trascrizione di tale decreto.
Come deve essere presentata
Requisiti
Non sono previsti requisiti particolari.
Oneri, diritti, pagamenti
Non sono previsti costi.