La cittadinanza, appartenenza di una persona ad un determinato Stato, può essere acquistata anche per beneficio di legge..
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
L’acquisizione della cittadinanza italiana per beneficio di legge ( Art. 4 L. febbraio 1992 n. 91 ) può essere richiesta da:
- il cittadino straniero o apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, se:
- presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
A chi deve essere presentata
La richiesta di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere presentata all’ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.
L’Ufficiale dello Stato Civile provvederà ad acquisire l’eventuale documentazione necessaria per la definizione della richiesta, presso i Consolati o Ambasciate Italiani all’estero o presso eventuali Comuni Italiani interessati.
A procedimento concluso, l’Ufficio darà tempestiva comunicazione al cittadino interessato.
Per la presentazione della richiesta di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana occorre prendere preventivamente contatto con l’ufficio di Stato Civile.
Requisiti
Non sono previsti requisiti particolari.
Oneri, diritti, pagamenti
Da verificare presso l’ufficio stato civile.