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Accordo consensuale di Separazione e divorzio

L’articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell’accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all’ufficiale di stato civile a partire dall’11 dicembre 2014.

In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all’ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

Tutte quelle coppie che in comune:

  • non abbiano figli minori;
  • non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
  • non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave ( 5 febbraio 1992 n. 104 );
  • non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione).

Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).

A chi deve essere presentata

La richiesta deve essere presentata all’ufficio Stato Civile del Comune con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento (carta identità – passaporto).

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:

  • di residenza di uno dei coniugi;
  • in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione civile;
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso;
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero.

Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.

Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.

La mancata comparizione nel giorno concordato, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.

I costi sono composti dal pagamento di euro 16,00 con le modalità fornite dall’ufficio al momento dell’avvio del procedimento.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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L'ufficio responsabile del procedimento è: Anagrafe, Elettorale e Leva, Stato Civile
Ultima modifica: 18 Marzo 2022 alle 14:26
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