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Accesso civico

Responsabile della trasparenza: Dr. Gianfranco Cotugno (Tel. 011-6819111 – segretario@comune.nichelino.to.it)

 

Accesso Civico "Semplice"

ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo (art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013).

L’istanza di accesso civico è gratuita, non necessita di motivazione e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Nichelino.

I recapiti sono i seguenti:

  • pec: protocollo@cert.comune.nichelino.to.it

Le modalità di presentazione sono:

  • a mezzo posta mediante lettera indirizzata a: Responsabile per la Trasparenza – Città di Nichelino – Piazza Di Vittorio, 1 – 10042 Nichelino;
  • per via telematica secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD- (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.). Nello specifico:
    • sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
    • trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
    • sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata del documento d’identità;
    • compilazione da Sportello Unico Digitale

L’amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241).

I recapiti e i riferimenti a cui contattarlo sono i seguenti:

  • Avv. Giuseppe Michieletto
  • mail: protocollo@cert.comune.nichelino.to.it

Accesso Civico "Generalizzato" (F.O.I.A)

ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” (F.O.I.A.)

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.” (art 5 comma 2 del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013)

 

Il “Freedom of information act” (FOIA), radica nel cittadino il diritto di accedere a qualunque atto o informazione detenuti da una P.A., a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico interesse vantato (come invece richiesto nell’accesso tradizionale della legge 241/90) e a prescindere dalla sussistenza dell’obbligo della sua pubblicazione (come invece previsto nell’accesso civico disciplinato nell’art. 5, co. 1 del D.Lgs. 33/2013).

La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.

L’istanza può essere presentata:

 

Le modalità di presentazione sono:

  • a mezzo posta o fax presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, o direttamente presso tali uffici;
  • per via telematica secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.). Nello specifico:
    • sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
    • trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
    • sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata del documento d’identità.
    • compilazione da Sportello Unico Digitale

È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.
Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.
Resta comunque ferma la possibilità per il Comune di chiedere di precisare la richiesta di accesso civico identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Inoltre:

  • come stabilito dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, qualora l’amministrazione alla quale è indirizzata la presente richiesta dovesse individuare dei controinteressati ex 5-bis, comma 2 del medesimo D.Lgs., è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della presente istanza;
  • qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione del presente procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati, e comunque non oltre 10 giorni;

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni.

I recapiti sono i seguenti:

In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni o al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni (anche avverso la decisione al Responsabile della trasparenza a seguito di riesame).

Accesso Documentale (artt. 22 e ss. l. 241/1990)

L’accesso cd. “documentale” consiste nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

L’accesso va sempre motivato, in particolare il richiedente deve dimostrare di avere un interesse concreto, diretto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Per il riconoscimento del diritto è necessario, inoltre, che il documento sia identificabile, riferito ad un oggetto determinato e materialmente esistente al momento della richiesta.

L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Coloro i quali inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone giuridiche o di enti nonché i tutori e i curatori delle persone fisiche devono produrre, oltre al documento di identificazione personale, idoneo documento che attesti tale qualità.

Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, nei procedimenti tributari, nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. Inoltre le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle Pubbliche amministrazioni (art. 24 comma 3 della l. 241/1990). Sono inoltre fatti salvi i divieti e le limitazioni in materia di protezione dei dati personali previsti dalla legge e dai regolamenti.

Il responsabile del procedimento di accesso è il responsabile dell’ufficio/servizio competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente.

L’amministrazione è tenuta a pronunciarsi sulla richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda al protocollo generale; decorso inutilmente tale termine la stessa si intende respinta (silenzio-rigetto)

L’istanza può essere presentata con le seguenti modalità:

  • a mezzo posta o fax presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, o direttamente presso tali uffici;
  • per via telematica secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.). Nello specifico:
    • sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
    • trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
    • sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata del documento d’identità.
    • compilazione da Sportello Unico Digitale

Avverso il provvedimento espresso o tacito di rigetto dell’istanza, ovvero in caso di differimento o di accoglimento parziale della stessa, l’interessato può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero rivolgersi al Difensore civico regionale.

Si rinvia alla consultazione del Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi.

Ultima modifica: 6 Novembre 2023 alle 10:59
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