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Calendario saldi estivi 2024

Pubblica utilità

Si informa che l’assessorato Regionale ha fissato la data di decorrenza dei saldi estivi al 06/07/2024. Il Comune di Nichelino ha emanato l’ordinanza (allegata in calce) n. 250 del 7/06/2024 dove viene stabilito il nuovo periodo dei saldi estivi 2024 come segue:

  • vendite di fine stagione estivi: 6 luglio 2024 – 31 agosto 2024

Secondo le comunicazioni regionali rimane ferma l’applicazione dell’Art. 14 bis della L.R. 12 Novembre 1999, n. 28 ed s.m.i.: “nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”, fatta eccezione per le “vendite promozionali effettuate sottocosto”.

Secondo la nota della Regione Piemonte n. 1025/DB16.7 del 23/01/2012, la sanzione di cui all’art. 22 del D. Lgs. 114/98 è applicabile solo nel caso in cui il commerciante abbia utilizzato nel messaggio pubblicitario al consumatore la dicitura “promozione”.

Non rilevano ai fini della sanzione l’utilizzo di messaggi quali “prezzi pazzi”, “occasioni”, “sconti alla cassa”.

Si precisa che, ai sensi dell’Art. 14 c. 3 della Legge Regionale 12 Novembre 1999 n. 28, l’esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l’osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori.

Si fa presente che, ai sensi dell’Art. 15, comma 3, della succitata Legge Regionale, “nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l’uso della dizione ‘vendite fallimentari’ come pure ogni riferimento a ‘fallimento’, ‘procedure fallimentari’, ‘esecutive’, ‘individuali’ o ‘concorsuali’ e simili, anche come termine di paragone”.

Inoltre, ai sensi dell’Art. 15, comma 5, del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 114, “lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”.

Si avverte altresì che l’attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D. Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  PUBBLICITÀ:
Ai sensi dell‘art 6 del vigente regolamento sul canone unico  è soggetto al pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tale luoghi percepibile.
Sono pertanto soggette al pagamento del canone unico anche quelle effettuate dagli esercizi commerciali ubicati nei centri commerciali.
Per l’esposizione dei messaggi pubblicitari e vetrofanie sulle vetrine dei negozi occorre presentare una dichiarazione:

con il seguente contenuto:
– dati anagrafici e p. iva della ditta o società che intende esporre il messaggio pubblicitario;
– pec e mail ditta a cui inviare le cartelle e pagopa, oltre ai numeri telefonici di contatto;
– il negozio dove verrà esposto il messaggio;
– la zona di esposizione del messaggio;
– il periodo di esposizione;
– la dimensione di ogni messaggio pubblicitario;
– il numero totale dei messaggi per ciascuna dimensione e per ciascuna vetrina;
– la descrizione del messaggio pubblicitario (es. “saldi al 20% “; “occasioni”);
– allegare un bozzetto o progetto della vetrina allestita.

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