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Assegno temporaneo Inps per i figli minori

20/07/2021

Si comunica che a partire dal 1° luglio ed entro il 31 dicembre 2021 è possibile presentare domanda di Assegno temporaneo per ogni figlio.

CHE COS’È?
L’Assegno Temporaneo è una misura immediata e temporanea istituita in attesa dell’Assegno Unico e universale. È destinato ai figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, per sostenere la genitorialità e favorire la natalità.

REQUISITI
– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure se cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea avere il permesso di soggiorno di lungo periodo o il permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
– essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
– essere residente e domiciliato con i figli a carico fino ai loro 18 anni di età;
– essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
– essere in possesso di ISEE valido.

COME SI FA
Si può presentare la domanda nei modi seguenti:
• accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno temporaneo”, con PIN, SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, pagando la tariffa applicata dal gestore telefonico);
• recandosi al patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente.

SE HO ALTRE PRESTAZIONI?
Posso avere diritto all’Assegno temporaneo se ho già il Reddito di Cittadinanza. In questo caso non dovrò presentare domanda di Assegno temporaneo perché l’INPS lo pagherà d’ufficio insieme al reddito di cittadinanza.
Non posso avere l’assegno temporaneo se invece ricevo già l’assegno al nucleo familiare per lavoratori dipendenti e pensionati da lavoro dipendente, lavoratori iscritti alla gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, come titolari di NASpI o disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC.
DA RICORDARE!
Se si presenta domanda entro il 30 settembre si ha diritto agli arretrati dal 1° luglio.

Per info: www.inps.it

Ultima modifica: 3 Agosto 2021 alle 17:04
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