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07/01 – 04/03: Saldi invernali 2021

01/01/2020

La Giunta Regionale con DGR n. 38-2718 DEL 29/12/2020 HA RETTIFICATO LA DATA DI DECORRENZA DI SALDI INVERNALI 2021 AL 7/1/2021. Il Comune di Nichelino ha emanato l’ordinanza n. 1 DEL 4/1/2021  dove viene stabilito il periodo dei saldi INVERNALI anno 2021 come segue: vendite di fine stagione INVERNALI: 7 gennaio 2021 – 4 marzo 2021.

Secondo le DISPOSIZIONI regionali  – deliberazione n. 53-2490 del 4/12/2020 – è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali per l’anno 2021, ossia nel periodo intercorrente tra il 6/12/2020 e il 5/1/2021.

Si informa del:
DOVERE DI COMUNICAZIONE ALL’UTENZA:
– ai sensi dell’Art. 14 c. 3 della Legge Regionale 12 Novembre 1999 n. 28, l’esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione
deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite,
indicando il periodo di svolgimento e l’osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori
– ai sensi dell’Art. 15, comma 5, del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 114,“lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale
sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”.
DIVIETI AI FINI PUBBLICITARI:  ai sensi dell’Art. 15, comma 3, della succitata Legge Regionale,“nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali
o nella relativa pubblicità è vietato l’uso della dizione ‘vendite fallimentari’ come pure ogni riferimento a ‘fallimento’, ‘procedure fallimentari’,
‘esecutive’, ‘individuali’ o ‘concorsuali’ e simili, anche come termine di paragone”.

Si avverte altresì che l’attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’:
Ai sensi dell’art 13 del vigente regolamento sulla pubblicità comunale è soggetto al pagamento dell’imposta pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso
forme di comunicazione visiva o acustica in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tale luoghi percepibile.
Sono pertante soggette al pagamento dell’imposta sulla pubblicità anche quelle effettuate dagli esercizi commerciali ubicati nei centri commerciali.
Ai sensi dell’art 11 c. 1 lett. c) del vigente regolamento non è richiesta l’autorizzazione comunale per l’esposizione di locandine pubblicitarie (es: messaggi
pubblicitari o vetrofonie) sulle vetrine di locali aperti al pubblico anche se visibili dall’esterno.
Per l’esposizione dei messaggi pubblicitari e vetrofonie sulle vetrine dei negozi occorre presentare una comunicazione al concessionario abaco spa indicando:
– dati anagrafici e piva della ditta o società che intendende esporre il messaggio pubblicitario
– il negozio dove verrà esposto il messaggio
– la via di esposizione del messaggio
– il periodo di esposizione
– la dimensione di ogni messaggio pubblicitario
– il numero totale dei messaggi per ciascuna dimensione e per ciascuna vetrina
– la descrizione del messaggio pubblicitario (es. “saldi al 20% “; “occasioni”)
allegare eventualmente una fotografia o progetto della vetrina allestita.

la dichiarazione va inviata a soc. Abaco spa:
mail: nichelino.tributiminori@abacospa.it

tel: 335/6439643 in orario dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30.

Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 09:16
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